La Costituzione Siciliana del 1812, grazie all’intervento di Lord Bentinck, fu l’inizio della trasformazione del Mezzogiorno che portò alla fine del dominio borbonico.

immagine dalla costituzione

La politica della Sicilia ebbe con l’intervento di Lord Bentinck una svolta di portata europea. Il baronaggio siciliano, facendosi interprete delle aspirazioni nazionalistiche dell’isola e decidendo di raccordare tali aspirazioni alla politica estera della Gran Bretagna, dette vita alla Costituzione siciliana del 1812, che rappresentò una significativa trasformazione del Mezzogiorno italiano sotto l’aspetto non solo istituzionale, ma anche economico-sociale; essa fu la premessa del processo di unificazione nazionale che portò nel 1860 alla fine del dominio borbonico. L’approvazione della Costituzione siciliana avvenne, non a caso, nello stesso anno dell’approvazione di quella spagnola da parte delle Cortes riunite a Cadice: Spagna e Sicilia rappresentavano, pur con evidenti differenze, due aspetti del dilagante nazionalismo europeo, decisamente democratico quello spagnolo, liberale quello siciliano. Le Costituzioni dei due paesi furono, comunque, entrambe punto di riferimento per l’Europa intera, anche se quella spagnola fu piu’ celebrata, perche’ piu’ democratica di quella siciliana.

Il Bentinck rimase estraneo alla elaborazione del testo della Costituzione siciliana, che egli volle fosse affidata al parlamento, dove il gruppo liberale era capeggiato dal principe di Castelnuovo, mentre vi concorsero in larga parte il ministro Luigi De’ Medici, ritornato alla ribalta della politica, l’abate Balsamo ed il re vicario Francesco di Borbone, che fu convinto da lord Bentinck a farsi patrocinatore di una grande riforma costituzionale, che lo avrebbe imposto all’attenzione dei liberali di tutta Italia. Egli pose come condizione che la Costituzione siciliana fosse ispirata ai principi di quella inglese, mentre alcuni gruppi di baroni cercavano di istituzionalizzare la separazione della Sicilia dal regno di Napoli.

La redazione del testo costituzionale vide impegnati a collaborare ed a discutere i tre bracci del parlamento, con il risultato che esso si presentò pluralistico dal punto di vista politico, con spunti liberali, democratici ed anche reazionari, ma un pò farraginoso dal punto di vista giuridico. La nuova Costituzione si basava sul principio della divisione del potere legislativo da quello esecutivo: il primo fu affidato al parlamento, il secondo al sovrano. Il parlamento, sul modello inglese, fu costituito da due Camere, una detta dei pari, l’altra dei comuni. Della prima facevano parte gli appartenenti al braccio baronale per diritto ereditario e gli appartenenti al braccio ecclesiastico, che disponevano di un voto per testa, mentre nel vecchio ordinamento disponevano di un numero di voti pari al numero di feudi di cui erano in possesso. La Camera dei comuni era elettiva ed era composta da rappresentanti delle cittàdemaniali e baronali che disponevano di un certo reddito immobiliare (da 150 a 300 onze l’anno). Gli elettori dovevano disporre di un minimo di reddito patrimoniale (18 onze nelle province, 50 onze nella capitale). L’elettorato attivo e passivo era, dunque, caratterizzato dalla discriminante censitaria, che tutelava chiaramente gli interessi dei proprietari terrieri.

Le Camere, cui dovevano rispondere i ministri in carica per gli atti riguardanti la loro azione di governo, dovevano riunirsi ogni anno ed avevano il potere di legiferare ed imporre tasse da sottoporre al consenso del re, che era il capo dell’esecutivo e conservava il diritto di voto e quello di sciogliere il parlamento. Fu sancita l’eguaglianza di tutti di fronte alla legge, la libertà di stampa (tranne in materia religiosa), il diritto di non essere imprigionati senza un regolare processo, l’abolizione della tortura e di tutte le giurisdizioni private, tranne il foro della Chiesa e quello dell’esercito. Fu fatto divieto al sovrano (come nel 1296) di lasciare l’isola, che sarebbe rimasta indipendente anche nel caso in cui il re avesse riconquistato Napoli; in tal caso il figlio maggiore sarebbe rimasto come sovrano dell’isola.

Per imposizione dei baroni le prerogative delle due Camere in sede costituente non furono equilibrate, perchè i nobili della Camera dei pari si appropriarono anche delle funzioni che la costituzione inglese riservava alla Camera dei comuni, però, nonostante la fondamentale omogeneità di interessi economici delle due Camere, nella Camera dei comuni prevalse l’influsso democratico.