Nel 1927 giunse in porto la tanto attesa riforma della legislazione mineraria, per cui dal 1862 al 1924 si erano succeduti in parlamento ben 22 disegni di legge.

Capannone in evidente stato di abbandono della miniera Gessolungo di Caltanissetta – Foto di Vincenzo Santoro
Il governo, ottenuta la delega dal parlamento, attuò l’unificazione della legislazione mineraria con la legge 29 luglio 1927 n.1443. Il nuovo sistema legislativo si informava al principio demaniale-industriale e ripudiava la concezione fondiaria seguita dalle antiche leggi della Toscana e della Sicilia.
La nuova legge stabiliva che, fermi restando i diritti di proprietà del suolo, quando nel sottosuolo vi fossero sostanze minerali, la ricerca e la coltivazione delle stesse doveva essere data in concessione dallo stato a persone in possesso dei requisiti tecnici e finanziari adeguati. Lo scopritore di un giacimento aveva la preferenza nella concessione, mentre al proprietario del suolo spettava un risarcimento. In virtù di questa legge si stabiliva il diretto controllo dello stato sul settore minerario, pur lasciando libero campo all’iniziativa privata.
La legge con i suoi 65 articoli regolava caso per caso tutte le possibili situazioni che potevano presentarsi.L’art. 54 della legge stabiliva che nei territori in cui era stato in vigore il regime fondiario (Toscana e Sicilia), le miniere che alla data di pubblicazione della legge risultassero in normale coltivazione erano date in concessione perpetua all’ex proprietario; quelle la cui coltivazione era stata sospesa o abbandonata erano lasciate in concessione perpetua all’ex proprietario, qualora questi si impegnasse a riattivarle entro un certo termine, stabilito dal ministro dell’Economia Nazionale, che non poteva essere inferiore ad un anno.
Venivano rispettati i contratti di gabella in vigore alla data di pubblicazione della legge. La legge veniva, così, meno allo scopo che si prefiggeva, e cioè l’eliminazione di forme di conduzione nocive all’industria ed il rinnovamento di essa su nuove basi tecnico-economiche, atte ad ottenere un incremento produttivo.
E’ vero che l’abolizione del regime fondiario in Sicilia presentava seri inconvenienti, poichè c’erano dei diritti precostituiti che non si potevano ignorare, ma, nello sforzo di trovare una soluzione che contemperasse i diritti dei proprietari e le esigenze dell’industria, si ricorse ad un compromesso, che perpetuava lo stato di disagio dell’industria zolfifera siciliana. La legge, infatti, legava i proprietari ad una concessione perpetua diretta e toglieva loro la disponibilità dell’esercizio, che i proprietari avevano da sempre affidato al gabelloto.
Essi erano, dunque, del tutto estranei all’industria zolfifera, eppure si voleva d’un sol colpo trasformarli in industriali, sebbene mancasse loro la capacità tecnica e, nella maggior parte dei casi, anche quella finanziaria. Ma c’era, anche, un altro inconveniente che la legge mostrava di ignorare. I bacini minerari in Sicilia avevano, spesso, un numero stragrande di condomini, a volte qualche centinaio, ed essi potevano provvedere allo sfruttamento del giacimento solo affidandolo ad un gabelloto.
La maggior parte dei concessionari perpetui non si erano mai occupati, né si potevano occupare, di attività minerarie, o perchè non era loro consentito dalla quota di partecipazione, a volte solo di qualche millesimo, o perchè mancavano di spirito imprenditoriale, o perchè mancavano di capitali.
Di colpo essi si trovarono di fronte ad una realtà nuova, che li costringeva a diventare industriali, se non volevano perdere la concessione. Ed allora, essendo chiaro che nessuno avrebbe rinunziato all’esercizio dei propri diritti, gli ex-proprietari elusero la legge, affidando a terzi l’esercizio delle miniere, ma mascherando questi rapporti sotto altra forma.
Il rappresentante dei condomini minerari nei rapporti ufficiali altro non era che il gabelloto, oppure il compartecipante attraverso un rapporto occulto.Il gabellotismo in Sicilia nasceva da precise necessità e non si poteva estirparlo con una legge che non cambiava niente nella situazione di fatto. Le miniere rimasero, infatti, nelle mani dei gabelloti, la differenza stava nel fatto che, mentre prima la gabella aveva una precisa fisionomia giuridica, ora essa diventava un rapporto occulto, difficilmente controllabile, che creava spesso situazioni ambigue.
La legge mineraria del 1927 fallì, dunque, in Sicilia i suoi scopi programmatici e si rivelò insufficiente di fronte alla situazione dell’esercizio minerario in Sicilia. La ripresa dell’industria zolfifera, che dalla riforma mineraria ci si attendeva, non ebbe luogo, tanto più che essa fu travagliata qualche anno dopo da una nuova crisi.




