La proposta dell’istituzione di un consorzio obbligatorio prese corpo con la presentazione da parte dei ministri Malvezzi e Tedesco di un disegno di legge in tal senso.

Documenti sparsi per terra della miniera Gessolungo di Caltanissetta

Documentazione abbandonata e sparsa per terra della miniera di Caltanissetta – Foto di Vincenzo Santoro

Favorevoli alla sua istituzione erano produttori ed operai, mentre erano contrari magazzinieri, sborsanti ed esportatori, che in esso vedevano la fine dei loro profitti usurai. La minaccia della concorrenza americana e la presenza di un consistente stock invenduto di zolfi nei magazzini dell’"Anglo-Sicilian" accelerarono l’iter di approvazione della legge istitutiva.

Il Consorzio obbligatorio per l’industria zolfifera siciliana fu istituito con la legge 15 luglio 1906 n. 333, che ne stabiliva la durata in 12 anni. Successivamente essa fu prorogata di altri dodici anni; una seconda proroga ne avrebbe portato la durata fino al 1940, ma il Consorzio cessò di esistere nel 1932 in dipendenza della crisi del 1929, che aveva inasprito il dissidio tra l’industria zolfifera siciliana e quella del Continente.

Il Consorzio obbligatorio aveva la sede generale a Palermo e quattro agenzie nei porti d’imbarco dello zolfo a Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese. Esso rappresentava una novità non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa, infatti i Sindacati obbligatori tedeschi, a cui il Consorzio somiglia, furono posteriori ad esso. C’è, inoltre, una grande differenza tra il Consorzio obbligatorio zolfifero ed i sindacati tedeschi, infatti questi ultimi erano sotto il controllo diretto dello Stato, che ne era compartecipe, ed avevano una rappresentanza operaia, mentre il Consorzio zolfifero era sottoposto ad un generico controllo dello Stato, a cui ricorreva quando si trovava in difficoltà finanziarie, e non aveva rappresentanza operaia. Esso rappresentava il terzo tentativo di integrazione commerciale dopo quello del 1838 e quello del 1896, ma la novità stava nel fatto che si ricorreva all’intervento dello Stato nella fondata convinzione che sarebbero state vane trattative private in proposito. I produttori furono tutti d’accordo nel chiederne l’istituzione, sicchè il Consorzio fu obbligatorio solo di nome, data la quasi unanime richiesta.

Il Consorzio riuniva i proprietari (o possessori) e gli esercenti di tutte le zolfare siciliane, (che in quel periodo erano 1276), ed aveva funzioni esclusivamente commerciali, gestiva, cioè, la vendita ed il collocamento dello zolfo nei diversi mercati e la conseguente ripartizione del ricavato delle vendite, al netto di tutte le spese, ai produttori. Esso era amministrato da rappresentanti dei produttori eletti con il doppio criterio del numero e dell’interesse, mentre la nomina del direttore generale ed il controllo del bilancio spettavano al governo. Pur avendo per legge la facoltà di disciplinare la produzione, il Consorzio rinunziò momentaneamente ad occuparsi di essa, forse in attesa di una legge che modificasse il regime giuridico del sottosuolo.

Il nuovo organismo era sostanzialmente un cartello di vendita, e non un trust di produzione, che mancava, però, dello strumento più efficace caratteristico di tali organizzazioni, cioè la limitazione della produzione. La legge istitutiva del Consorzio si limitava, infatti, ad autorizzare il nuovo ente a limitare coattivamente la produzione con modalità che dovevano essere ulteriormente determinate; ma di questa facoltà non fece mai uso il Consorzio, talora con il conseguente accumularsi di stocks, che appesantivano il mercato e ne pregiudicavano il buon andamento. I consorziati ammassavano gli zolfi nei magazzini di Catania, Licata, Porto Empedocle e Termini Imerese; il Consorzio corrispondeva loro un anticipo, che copriva le spese di trasporto, e rilasciava un titolo speciale, chiamato "fede di deposito", sul quale erano addebitate le spese di trasporto anticipate ed erano operati prelievi di natura previdenziale.

Cassiere del Consorzio era il Banco di Sicilia; i prezzi di vendita erano fissati dal Consorzio, che ripartiva, poi, tra i produttori le somme effettivamente ricavate. I magazzini di cui si serviva il nuovo ente erano quelli degli antichi magazzinieri, la cui attività era regolata e controllata dal Consorzio in attesa della costituzione di magazzini generali consortili, previsti dalla legge istitutiva. Fu istituita una Banca di Credito Minerario con somme prestate dal Banco di Sicilia e con il contributo dello Stato; furono, così, due gli istituti di credito di cui si avvalse il Consorzio. Il nuovo ente dovette superare acuti contrasti ed ardue vicende per la nuova situazione determinatasi con l’affermarsi della concorrenza americana in un primo tempo, con la crisi dell’immediato dopoguerra in un secondo tempo ed infine con la crisi del 1929 e con la concorrenza dell’industria zolfifera continentale nell’ultimo periodo della sua vita.