In questo giorno il ventuno di Aprile dell’anno millenovecentodiciannove, in Petralia Sottana si procedeva con la divisione delle terre ex Feudo Castello

Fra i sottoscritti si è convenuto quanto appresso per questa scrittura privata da valere occorrendo come pubblico strumento in ordine alla divisione delle terre ex feudo Castello.

Art° 1°- Di comune accordo i Signori D.r Manasia Notar Antonino e Cortese Mario, ricevitore postelegrafico, hanno proceduto alla divisione delle terre e case acquistate da potere del Senatore D’Alì con atto pubblico 31 Ottobre 1912 Notar Velardi di Petralia Sottana, sia a nome e per conto proprio che in nome delle rispettive mogli Cristiana e Marietta Di Stefano formandone due blocchi così composti:

Art° 2°- Primo blocco – Quote numero ottantasette, ottantotto, novantadue, novantaquattro, novantacinque, novantasette, novantotto, novantanove, centoquattro, centocinque, centosei, centosette, centotto, centonove, centodieci, centoundici, della prima serie in contrada Rimedio sottovia a Piana Case – quote Numero dal nove al trentacinque incluse, della seconda serie contrada Destra Fossi – quote Numero dal duecentoventotto al duecentoquarantatre incluse della seconda serie contrada Scoparina – Fanno pure parte di questo blocco il pioppeto, le balze Fossi e le Balze Scoparina, i casamenti vecchi del Castello, il bavaio, la casetta a pianterreno (diroccata) del Mercato Scoparina, nonché il magazzino che si trova nel caseggiato di Resuttano.

Art ° 3°- Secondo blocco – quote numero quarantanove, cinquanta, cinquantuno, seconda serie contrada TiparoMenca Porcello, quote numero ottantatre,ottantacinque, novantaquattro, novantacinque, novantotto, seconda serie CugnoCentosalme – quote Numero centosettantadue, centosettantatre, centosettantaquattro, seconda Serie Potella Falcone – quote numero duecento, duecentotre, duecentoquattro, duecentocinque, duecentoundici, duecentoquattordici, duecentoquindici, duecentosedici, duecentosette, seconda serie contrada Falcone Destra e Porcheria – quote numero dal duecentoventidue al duecentoventisei incluse, e dal duecentoquarantacinque al duecentosessantotto incluse, seconda serie contrada Scoparina. Le quote duecentoventitre al duecentoventicinque son sotto e sopra via.

Fanno pure parte di questo blocco le case nuove Scoparina, il pascolo Mauca Porcello e le balze Falcone.

Art ° 4°- quote e pascoli frazionati fra il primo e il secondo blocco.

A) Una linea retta con andamento parallelo alle linee divisorie delle quote 244-297 con le adiacenti quote 243-245 e 226-228 e per tanto normale alla tagliata del piano Scoparina frazionerà le dette due quote duecentoquarantaquattro e duecentoventisette in modo da lasciare dal lato confinante con il primo blocco tanta terra da raggiungere il valore convenzionale di milleduecentosessantatre punti – Il pascolo Gallaccio resterà diviso in due parti uguali con una linea da monte a valle di andamento pressoché parallelo e normale alle linee di confine adiacenti.

Delle due parti come sopra frazionati sarà aggiunta al primo blocco quella confinante col primo e si aggiungerà al secondo blocco quella confinante col secondo.

B) Una linea retta con andamento parallelo alle linee divisorie delle quote 35-36-37 e perciò normale alla tagliata del piano Tipario frazionerà il pascolo Tipario in modo da lasciare confinante col secondo blocco tanto terra da equiparare il valore convenzionale di duecentosessantasette punti, e col primo blocco tanta terra da equiparare il valore convenzionale di settecentotredici punti.

Delle due parti in cui resterà così frazionato il pascolo Tiparo, sarà aggiunta al primo blocco quella che resterà confinante col primo, ed aggiunta al secondo quella che resterà confinante col secondo blocco.

Art ° 5°- Il valore convenzionale attribuito alle terre ed ai pascoli Castello è il seguente: quote di prima classe in più dieci punti – prima media nove punti prima in meno otto punti – seconda in più sette punti seconda media sei punti – seconda in meno cinque punti terza in più quattro punti – terza media tre punti – terza in meno due punti – pascoli e balze un puntosi da atto che la quota numero duecentoquarantaquattro è di prima classe in più e che le quota duecentoventisette è di seconda classe in più.

Art ° 6°- Qualora le quote numero dal cinquantadue al sessantuno (seconda serie) non possono avere via di accesso dal lato della finaitaRitrasi S. Filippo o dal burrone S. Filippo e della finaita, allora per quelle sole quote che di tale accesso non possano godere sarà aperta una servitù di passaggio in prolungamento di quella già costituita a carico delle quote 49-50-51 (seconda serie) ed a favore delle quote 52-53 fino al punto in cui raggiunge il viottolo servitù costituito sulla cresta Cugno Fossi.

Tale prolungamento sarà sulla linea di confine fra le quote cinquantuno, cinquantadue e pascolo Tiparo.

Art ° 7°- I fabbricati che sono annessi ai due blocchi saranno stimati e compensati in denaro. Non saranno però stimati né la torre del Castello, né la casa del Mercato Scoparina, né il magazzino di Resuttano, né l’acqua del bevaio che per patto espresso sono attribuiti al primo blocco senza che però ne sia tenuto alcun conto nella stima, essendosi convenuto che il Manasia paghial Cortese in compenso di tutto ciò la somma di lire duemilacinquecento.

Art ° 8°- Resta convenuto che la proprietà dell’acqua sopradetta resta al Manesia, con facoltà ove lo voglia di variare l’attuale stato di fatto, ma resta al Cortese sempre in ogni esso il dritto di abbeverare ed attingere acqua.

Art ° 9°- Di comune accordo stabiliscono i sottoscritti che il primo blocco sia attribuito al Notar Manesia Antonino che il secondo blocco sia attribuito al Cortese Mario.

Art ° 10°- In relazione a quanto fu stabilito nello atto 31 Ottobre 1912 Notar Velardi per le quote cosiddette riservate acquistate anche per conto delle rispettive mogli Cristina e Marietta Di Stefano, è chiaro che in seguito alla odierna divisione restano in comune fra i coniugi Manasia quelle di dette quote che sono stati comprese nel primo, blocco e restano in comune fra i coniugi Cortese quelle fra dette quote che sono state comprese nel secondo blocco.

Art ° 11°- I Signori Manasia e Cortese nomineranno due periti i quali compiranno le seguenti operazioni: primo stimare i fabbricati di cui all’articolo sette della presente scrittura- 2° Fissare le due linee divisorie delle quote e dei pascoli frazionati fra i due blocchi di cui all’articolo quattro della presente scrittura – 3° Apporre i pilieri o termini divisori e rilevare i due blocchi in una piante modografica che sarà allegata all’atto. 4° Stimare lo stato culturale in cui si trovano le terre dell’uno e dell’altro blocco e fissarne il quinto conguaglio in denaro.

5°********* faranno con la scorta degli alligati all’atto 31 Ottobre 1912 Notar Velardi e delle carte e piante di cui al seguente articolo tredici della presente scrittura il conto e calcolo del valore convenzionale delle quote dell’uno e dell’altro blocco allo scopo di vedere se si è incorsi in qualche errore materiale di calcolo.

Art ° 12°- Fin da ora il Sig. Cortese designa come perito l’ingegnere Sciano Paolo da Geraci Siculo.
Il Notar Manasia si riserva di disegnare l’altro perito tecnico al più presto possibile ed in ogni caso non più tardi del giorno in cui il Cortese con lettera raccomandata gli avrà dichiarato che lo Sciano è pronto ad accedere sui luoghi per compiere le operazioni.

Art ° 13°- Le parti lasciano depositate presso il Sig. Farmacista Rosario Di Stefano quattro elenchi particellari dove sono enumerate le quote dei due blocchi suddivise in quote riservate a quote sparse, nonché una tabella generale delle quote Castello e una pianta modografica delle terre Castello che son servite di base e di guida alla presente divisione e che serviranno di guida ancora come sopra è detto per rifare il calcolo onde acclamare se si è incorsi in eventuali errori materiali e che serviranno pure a lumeggiare la presente scrittura.

Art ° 14°- Ferma ed invariata restando per espressa convenzione sua l’estensione che la classifica delle quote come risulta dalla perizia allegata al’atto pubblico 31 Ottobre 1912 Notar Velardi e dalla quale sono state stralciate le carte di cui al precedente articolo tredici di questa scrittura, il valore complessivo delle quote dei due blocchi (escluse sempre case ed acque) calcolato con i criteri di cui al precedente articolo cinque deve risultare eguale.

Nel caso risultassero delle differenze di valore queste verranno compensate su terreno spostando la line-a di confine a favore dell’uno o dell’altro e precisamente in pascolo o seminativo secondo che la differenza in più o in meno sia dell’una o dell’altra specie di terra.

Art ° 15°- La fondiaria sarà divisa in parti uguali fra i due blocchi, e più precisamente resterà al primo blocco la somma delle singole particelle di fondiaria gravante in ciascuna delle quote componenti detto primo blocco come resterà al secondo blocco la somma delle singole particelle fondiaria gravante su ciascuna delle quote componenti il secondo blocco.

Sarà però tollerata se risulterà fra le due somme una differenza non superiore a cinque lire d’imponibile.
Se la differenza supererà tale cifra si farà luogo ad opportuno conguaglio.

Art ° 16°- Si conviene che degli alberi esistenti nel pioppeto numero venti appartengono al Cortese ed il resto a metà per uno fra il Manasia ed il Cortese.

Il Cortese taglierà quelli a lui appartenenti in fra cinque anni. I periti designeranno quali saranno di tali alberi quelli che devono appartenere all’altro.

Art ° 17°- Il fieno ed il concime esistente attualmente nei casamenti saranno divisi a metà per uno fra Manasia e Cortese. Sarà pure diviso in eguale porzione il raccolto dell’anno corrente.

Art ° 18°- Appena eseguita la perizia di che sopra si stipulerà l’atto pubblico di divisione.

Art ° 19°- S’intendono sin da ora tacitate e liquidate tra essi Signori Manasia e Cortese tutte le ragioni che possono l’un contro l’altro Vantare anche per i compensi alla propria opera prestata nell’impresa sociale, salvi i piccoli conti che essi hanno anche in confronto con i terzi acquirenti e che saranno liquidati al momento della consegna delle terre ai detti terzi acquirenti.

Art ° 20°- Spese, tasse, multe e danni a carico della parte inadempiente.

F.to Notaro Antonino Manasia

F.to Mario Cortese